Arredi tessili e tessili imbottiti: si rischia il penale se non sono omologati

//Arredi tessili e tessili imbottiti: si rischia il penale se non sono omologati

Arredi tessili e tessili imbottiti: si rischia il penale se non sono omologati

A cura di Andrea Bettanin – Virginia Consulenze

 

Parliamo di arredi tessili e tessili imbottiti destinati a strutture sottoposte a normativa di Prevenzione Incendi. Facciamo chiarezza.

Inizio con il domandarvi, nel caso siate coinvolti nell’acquisto di arredi:

Sapete cosa il vostro fornitore deve garantirvi, per legge?

Sapete cosa dovete pretendere e quali responsabilità vi state assumendo?

Sapete che alla base della vostre scelte c’è sempre, oltre alla legge, il criterio “ del buon padre di famiglia”?

Sapete che comprando una poltrona rischiate condanne penali?

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tutto ha inizio nel 1983 esattamente il 13 febbraio. In quel giorno muoiono 64 persone nell’incendio del cinema Statuto di Torino.

Da quel momento si ritenne opportuno porre rimedio, o almeno prevenire, questo tipo di incidenti. E’ così che trascorso un anno viene emanato il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 dal titolo Classificazione  di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi che pone le basi per una seria normativa sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo ma in generale in quelle strutture sottoposte a Normativa di Prevenzione Incendi di cui fanno parte anche gli hotel, oltre i 25 posti letto.

Per quanto riguarda una specifica normativa destinata agli hotel devono passare ancora 10 anni  per vedere la pubblicazione del  Decreto Ministeriale 9 aprile 1994, “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere” 

La data di attuazione del decreto viene decisa, per quanto riguarda le strutture esistenti, in base ai tipi di intervento, dai due agli otto anni, mentre le strutture di nuova costruzione dovranno adeguarsi subito al nuovo decreto.

A completare un quadro legislativo sulla Sicurezza,  viene emanata la 626, trasformata poi nel DM 81/2008, che si interessa della sicurezza dei lavoratori ma  dove la Prevenzione incendi ha una rilevante importanza proprio per la tutela dei lavoratori e non solo.

A corollario dei vari Decreti Ministeriali ci sono tutta una serie di circolari specifiche per molte tipologie di arredi destinati a strutture dove siano richiesti requisiti di prevenzione incendi.

OMOLOGAZIONE

Credo sia opportuno specificare, visto lo stupore dei più quando vengo interpellato riguardo alle normative, che quello che dico non è frutto di mie volontà ma specificatamente richiesto da leggi ancora oggi valide nel nostro paese.

Il tutto per l’albergatore si risolve in una parola “magica”, Omologazione, che è l’unica caratteristica possibile per la vendita o l’acquisto di arredi tessili o tessili imbottiti destinati ad un hotel.

L’interpretazione  spesso “ personale”, sia da parte dei produttori che dei clienti, di  queste normative ha provocato una gran confusione sul mercato tanto che gli stessi Vigili del Fuoco sul loro sito ufficiale dichiarano che “…. nonostante siano trascorsi 20 anni in questo settore c’è ancora poca conoscenza degli aspetti sia formali che operativi che portano al rilascio dell’Omologazione, nonché sulle modalità di commercializzazione del prodotto Omologato…”.

Ad oggi sono passati 31 anni ma la situazione non è cambiata. Siamo a luglio 2015 e sono passati 13 anni dalla scadenza naturale del DM 9 aprile 94, molti festeggiano l’annuale proroga della scadenza  inserita regolarmente nel famoso “ Decreto mille proroghe”  di fine anno, una normativa che avrebbe dovuto mettere le strutture al passo con i tempi in merito alla Prevenzione Incendi garantendo sicurezza agli ospiti ai lavoratori ed ai vari responsabili non ultimo il titolare.

Vent’anni trascorsi invano, questa è la realtà.

E non ci si può sottrarre con io non posso sapere o non sono tenuto a sapere le normative”. Non è ammesso, tanto che in giurisprudenza viene usata  la frase Ignorantia legis non excusat”.

Quindi per cominciare la prima cosa che dovete sapere è che il vostro fornitore, che non sempre è  il produttore” – capiremo l’importanza dei termini – “è obbligato” per  legge a sapere cosa vendere e quali documenti consegnare ad una struttura sottoposta a normativa di prevenzione incendi e risponde civilmente e penalmente dei prodotti venduti.

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Andrea Bettanin
Consulente iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di commercio di Firenze al n.1143, all’albo dei Periti del Tribunale di Firenze al n.88, all’Albo dei CTU del Tribunale di Firenze al n. 8317, con la qualifica di “esperto in materia di prevenzione incendi riguardo ai tessili, all’arredo tessile ed imbottito per comunità ed alberghi”. Si interessa dal 2002 di consulenza ad aziende produttrici ed alberghi, relativamente agli arredi tessili e tessili imbottiti. Ha organizzato convegni con CNA Pistoia, Assindustria Pistoia e CEQ di Quarrata. Partecipa a numerosi seminari e convegni sulla prevenzione incendi degli arredi in strutture sottoposte a normativa di prevenzione Incendi.